Tuxhorn » GTC
tuxhorn-Termini e condizioni generali
della Gebr. Tuxhorn GmbH & Co KG – 33659 Bielefeld
§ 1 Validità delle CGC
1 Le presenti Condizioni Generali (CG) si applicano all’intero rapporto commerciale con i nostri clienti.
Il cliente li riconosce come sempre vincolanti per ogni contratto e anche per le transazioni future. Gli accordi divergenti richiedono sempre la nostra conferma scritta. Il cliente non potrà far valere i propri termini e condizioni di acquisto. Questi non diventeranno parte del contratto né per il nostro silenzio né per la consegna.
2. le nostre condizioni di consegna e pagamento si applicano solo agli imprenditori ai sensi del § 14 BGB, alle persone giuridiche di diritto pubblico o ai fondi speciali di diritto pubblico ai sensi del § 310 BGB. Gli imprenditori ai sensi dell’articolo 14 del BGB sono persone fisiche o giuridiche o società di persone con capacità giuridica che agiscono nell’esercizio della loro attività commerciale o professionale indipendente quando concludono il negozio giuridico.
§ 2 Conclusione del contratto
1. le nostre offerte sono sempre soggette a modifiche sotto ogni aspetto. Siamo obbligati solo in base alla nostra conferma d’ordine scritta.
2. Per essere validi, i contratti devono sempre essere redatti per iscritto. Anche le modifiche e le integrazioni, così come l’accordo di rinuncia al requisito della forma scritta, devono essere redatte per iscritto.
§ 3 Consegna
1. la puntualità della consegna presuppone un processo produttivo indisturbato e il ricevimento tempestivo delle materie prime. Se siamo ostacolati nell’adempimento puntuale del contratto a causa di interruzioni dell’approvvigionamento, della produzione o della consegna di cui non siamo responsabili – presso la nostra sede o quella di altri fornitori – il termine di consegna concordato sarà prolungato della durata dell’impedimento. Lo stesso vale per le vertenze sindacali, la carenza di energia e altri impedimenti analoghi, come guasti tecnici, guasti alle macchine o simili.
2. in caso di accordi quadro o di call-off stipulati senza un termine specifico, una dimensione del lotto di produzione e/o una data di accettazione, abbiamo il diritto di richiedere l’accettazione al più tardi entro 3 (tre) settimane dalla scadenza di 3 (tre) mesi dalla conferma d’ordine. Se il cliente non accetta la merce anche dopo aver fissato un periodo di tolleranza di 2 (due) settimane, possiamo, a nostra discrezione, recedere dal contratto, rifiutare la consegna o chiedere un risarcimento danni per inadempimento.
3. il cliente può recedere dal contratto solo se siamo responsabili di un ritardo nella consegna diverso da quello specificato nel paragrafo. 1 e non effettuiamo la consegna dopo la scadenza del termine di consegna e nonostante un ragionevole periodo di tolleranza concesso per iscritto. Il recesso deve essere effettuato per iscritto se non adempiamo al contratto entro il periodo di tolleranza.
4. se l’adempimento del contratto diventa impossibile per noi in tutto o in parte, saremo esonerati dall’obbligo di consegna a tale riguardo. Il rimborso delle rate non sarà effettuato se è stata consegnata una quantità parziale corrispondente.
5. dell’invalidità ai sensi del para. 1 e l’impossibilità ai sensi del par. 3, informeremo immediatamente il cliente.
6. Se il cliente è in ritardo con il pagamento di una consegna precedente, abbiamo il diritto di rifiutare le consegne senza essere obbligati a risarcire i danni subiti.
7. Gli strumenti e le attrezzature realizzati per l’elaborazione degli ordini dei clienti sono a carico del cliente su base proporzionale. Questi rimangono di nostra proprietà.
8. le nostre quantità di consegna possono discostarsi del +/- 10% dalle quantità ordinate. Le quantità in eccesso corrispondenti devono essere accettate e pagate dal cliente. Non è possibile far valere alcun diritto in caso di consegna di un corrispondente ammanco. Gli accordi contrattuali si applicano al rispetto delle dimensioni; le norme DIN passano in secondo piano. Le dimensioni e i pesi indicati nelle offerte sono forniti al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Gli scostamenti dovuti alla tecnologia di produzione e che non influiscono in modo significativo sulla qualità e sulle condizioni d’uso previste dal contratto non autorizzano il cliente ad avanzare richieste di adempimento successivo o di risarcimento danni o a recedere dal contratto. Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali.
9. nel caso di materiale fornito dal cliente, quest’ultimo è tenuto a consegnarci il materiale almeno 2 (due) settimane prima dell’inizio della produzione, controllato, etichettato, nastrato e pronto per la macchina e a proprie spese. Si deve tenere conto del 2% di trasferimento di materiale. Nel caso in cui si verifichino carenze nel materiale fornito dal cliente, che richiedano un allestimento multiplo delle macchine o modifiche tecniche al prodotto che ostacolino la produzione, siamo autorizzati ad addebitare al cliente i relativi costi aggiuntivi.
10. se viene concordato un collaudo tecnico, il cliente deve eseguirlo immediatamente a proprie spese. Se l’accettazione non avviene nemmeno dopo la scadenza di un congruo termine, ci riserviamo i diritti di cui al par. 2 frase 2. In questo caso, la merce si considera accettata dal punto di vista tecnico una volta scaduto il periodo di tolleranza. Abbiamo inoltre il diritto di spedire la merce o di immagazzinarla a spese del cliente.
11. I resi saranno accettati da noi solo previo accordo scritto o telefonico e dovranno essere inviati in porto franco.
§ 4 Prezzi
1. Se in caso di ordini di ritiro o di spedizione viene accettata entro il termine concordato solo una parte della quantità concordata, siamo autorizzati, a nostra discrezione, ad addebitare il prezzo applicabile a questa dimensione del lotto per la parte consegnata o a consegnare e fatturare la quantità non ancora ritirata.
2. se l’ordine presenta caratteristiche tecniche particolari, che il cliente non ha segnalato pur essendone a conoscenza e che non erano per noi riconoscibili al momento della presentazione dell’offerta, e se ciò comporta costi aggiuntivi tecnicamente assolutamente necessari, ne informeremo immediatamente il cliente e ci riserviamo il diritto di trasferire al cliente i costi aggiuntivi sostenuti.
3. in considerazione delle possibili fluttuazioni dei prezzi dei materiali sul mercato, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prezzi. Se i prezzi delle merci importate si basano sul tasso di cambio della valuta chiave concordata alla data dell’offerta, ci riserviamo il diritto di adeguare e addebitare i prezzi in base al tasso di cambio applicabile alla data di consegna se la valuta chiave in questione cambia.
4. per i piccoli ordini di valore netto inferiore a € 50,00, ci riserviamo il diritto di applicare un supplemento di € 15,00 per i piccoli ordini.
§ 5 Pagamenti
1. le nostre fatture sono pagabili entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, al più tardi dalla data di spedizione. Per i pagamenti entro 14 (quattordici) giorni concediamo uno sconto del 2 (due) per cento. Per i servizi di sviluppo, il 30% è dovuto al momento dell’ordine, il 40% alla consegna del primo campione e il 30% alla conclusione dell’ordine.
2. i costi una tantum, come ad esempio i costi dell’ordine, vengono addebitati direttamente dopo la ricezione dell’ordine. I costi per gli ausili di produzione e le attrezzature relative al prodotto devono essere sempre pagati in anticipo senza sconti.
3. se il cliente non è in regola con i pagamenti, siamo autorizzati ad applicare un tasso di interesse annuo di 8 punti percentuali superiore al rispettivo tasso di interesse di base. Ci riserviamo il diritto di dimostrare e richiedere danni maggiori causati dal ritardo. Il mancato pagamento si verifica automaticamente dopo la scadenza di 30 giorni, ai sensi del comma 1, lettera a). 1 senza bisogno di un promemoria.
4 Ci riserviamo espressamente il diritto di rifiutare assegni o cambiali. L’accettazione avviene solo in base alle prestazioni.
5. in caso di gravi violazioni del contratto che giustifichino una richiesta di pagamento totale e di cui il cliente sia responsabile, ad es. disconoscimento di assegni, ritardo nel pagamento di almeno 14 (quattordici) giorni, insolvenza o fallimento, possiamo dichiarare immediatamente esigibili tutti i crediti esistenti derivanti dal rapporto commerciale. In tal caso, siamo autorizzati a richiedere l’immediata restituzione della merce non pagata, a fornire i nostri servizi solo dietro pagamento anticipato o la presentazione di una garanzia bancaria incondizionata, illimitata e direttamente esecutiva da parte di un istituto di credito autorizzato in Germania come garante doganale e fiscale e a rifiutare l’ulteriore adempimento del contratto e, se applicabile, dell’accordo quadro.
6. siamo sempre autorizzati a compensare i pagamenti con il debito più vecchio del cliente, nonostante il cliente abbia dichiarato il contrario.
7. il cliente può far valere un diritto di ritenzione solo se la sua domanda riconvenzionale si basa sullo stesso rapporto contrattuale. Il cliente ha diritto alla compensazione solo se abbiamo riconosciuto la contropretesa, se questa è incontestata o è stata legalmente stabilita.
§ 6 Riserva di proprietà
1. la merce rimane di nostra proprietà fino al pagamento di tutti i crediti, anche futuri, derivanti dal nostro rapporto commerciale con il cliente. Sono compresi anche i crediti potenziali.
2. la lavorazione o la trasformazione della merce consegnata da parte del cliente avviene sempre per nostro conto. Nel caso in cui la merce soggetta a riserva di proprietà venga combinata o mescolata ai sensi dei §§ 947, 948 BGB con altri articoli non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore dell’articolo acquistato e gli altri articoli combinati o mescolati al momento della combinazione o della mescolanza. Se la combinazione o la miscelazione viene effettuata in modo tale che l’articolo del cliente debba essere considerato l’articolo principale ai sensi dei §§ 947, 948 BGB, si conviene che il cliente ci trasferisca la comproprietà su base proporzionale. Il cliente dovrà detenere tale comproprietà o proprietà esclusiva in via fiduciaria per noi a titolo gratuito. Per tutti gli altri aspetti, all’articolo creato dalla lavorazione, dalla combinazione o dalla miscelazione si applicherà lo stesso principio dell’articolo acquistato consegnato con riserva di proprietà.
3. il cliente può vendere la merce riservata solo nell’ambito della normale attività commerciale. Non è autorizzato a disporre della merce in altro modo, in particolare a trasferirla in garanzia o a darla in pegno.
4. il cliente ci cede i suoi crediti derivanti dalla rivendita della merce con riserva di proprietà per l’importo, comprensivo di tutti i diritti accessori, corrispondente all’importo finale della fattura, IVA inclusa, dei nostri crediti, indipendentemente dal fatto che l’oggetto acquistato sia stato rivenduto senza o dopo la lavorazione.
5. nel caso in cui i crediti del cliente derivanti dalla rivendita siano inclusi in un conto corrente, il cliente ci cede il suo credito dal conto corrente nei confronti del suo cliente. La cessione sarà pari all’importo finale della fattura, IVA inclusa, del nostro credito.
6 Il cliente è autorizzato a riscuotere i crediti a noi ceduti fino a revoca. Siamo sempre autorizzati a divulgare la cessione e a riscuotere il credito. La cessione o la costituzione in pegno di tali crediti da parte del cliente è consentita solo con il nostro consenso scritto. Nel caso in cui i nostri interessi di sicurezza siano compromessi, ad esempio in caso di ritardo nel pagamento, insolvenza o incapacità di pagare, il cliente dovrà, su nostra richiesta, notificare per iscritto ai debitori la cessione e fornire, presentare o inviare tutte le informazioni necessarie per la riscossione. A tal fine, il cliente dovrà, se necessario, concederci l’accesso e l’ispezione dei suoi documenti rilevanti.
7. in caso di comportamento non solo insignificante del cliente in violazione del contratto, in particolare nel caso delle circostanze di cui sopra. Assenti. 6 p. 3, abbiamo il diritto di recedere dal contratto ai sensi dei §§ 323, 324 BGB. Su nostra richiesta, il cliente deve consentirci l’accesso alla merce riservata ancora in suo possesso, inviarci un elenco preciso della merce, separare la merce e consegnarcela.
8. se il valore di realizzo delle nostre garanzie supera di oltre il 10% l’importo dei crediti da garantire, su richiesta del cliente svincoleremo le garanzie a nostra discrezione.
9. il cliente deve informarci immediatamente per iscritto dell’accesso di terzi alla merce riservata o ai crediti a noi ceduti e supportarci in ogni modo nell’intervento.
10. il cliente dovrà sostenere i costi per l’adempimento dei suddetti obblighi di collaborazione per il perseguimento di tutti i diritti derivanti dalla riserva di proprietà, nonché per tutti gli utilizzi effettuati allo scopo di conservare e immagazzinare la merce.
1. la consegna avviene franco fabbrica in un nostro imballaggio o in un imballaggio fornito gratuitamente dal cliente. L’imballaggio viene eseguito in conformità agli standard professionali e commerciali. Se l’imballaggio è fornito, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un imballaggio difettoso.
2. i costi per imballaggi speciali e imballaggi sostitutivi sono a carico del cliente.
3. la consegna è generalmente FCA (secondo gli Incoterms 2010). A partire da un valore netto della merce di € 1.000,00, la consegna è DDP (domicilio gratuito, consegne nazionali).
§ 8 Trasferimento del rischio
1. il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa al cliente al momento della consegna, in caso di spedizione alla consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o ad altre persone o istituzioni designate per effettuare la spedizione.
2. Se la spedizione è ritardata per motivi imputabili al cliente o se il cliente è in ritardo nell’accettazione, il rischio passa al cliente il giorno della fornitura.
3. per eventuali restituzioni da parte del cliente, para. 1 di conseguenza.
4. L’assicurazione sul trasporto deve essere sempre stipulata dal cliente a proprie spese.
§ 9 Modelli di pezzi e attrezzature di produzione
1. se il cliente fornisce modelli o attrezzature di produzione, questi devono esserci inviati gratuitamente. Possiamo chiedere al cliente di ritirare tali apparecchiature in qualsiasi momento; se non ottempera a tale richiesta entro 3 mesi, avremo il diritto di restituirgliele a sue spese. I costi per la manutenzione, la modifica e la sostituzione delle apparecchiature sono a carico del cliente.
2. il cliente è responsabile della costruzione e della progettazione tecnicamente corretta dell’apparecchiatura, in modo da garantire che essa soddisfi lo scopo della produzione; tuttavia, abbiamo il diritto di apportare modifiche per motivi tecnici di produzione. Non siamo obbligati a verificare la conformità delle apparecchiature fornite con i disegni o i campioni allegati senza un accordo speciale.
3. se i modelli di pezzi o le attrezzature di produzione vengono prodotti o acquistati da noi per conto del cliente, fatturiamo i relativi costi. Se non sono stati addebitati tutti i costi, il cliente dovrà sostenere anche i costi rimanenti se non accetta le quantità previste alla stipula del contratto. I modelli e le attrezzature di produzione rimarranno di nostra proprietà e saranno utilizzati esclusivamente per le consegne al cliente fino a quando quest’ultimo rispetterà sostanzialmente i suoi obblighi di accettazione e di pagamento nei nostri confronti. Se sono trascorsi tre anni dall’ultima consegna, non siamo più obbligati a conservare la merce. Se, in deroga a ciò, si concorda che il cliente diventi proprietario dell’apparecchiatura, la proprietà passerà al cliente al momento del pagamento del prezzo di acquisto. La consegna dell’apparecchiatura è sostituita dall’obbligo di immagazzinarla. Il rapporto di custodia può essere disdetto dal cliente non prima di 2 anni dal trasferimento di proprietà, salvo accordi diversi.
4. tutti i modelli e gli impianti di produzione devono essere trattati da noi con la stessa cura che usiamo per i nostri affari. Su richiesta del cliente, siamo tenuti ad assicurare l’attrezzatura del cliente a spese di quest’ultimo. Sono escluse le richieste di risarcimento per danni conseguenti.
5. se le consegne vengono effettuate in base a disegni o altre informazioni fornite dal cliente e di conseguenza vengono violati i diritti di proprietà industriale di terzi, il cliente ci terrà indenni da ogni rivendicazione. I nostri disegni e documenti consegnati al cliente e i nostri suggerimenti per una progettazione e una produzione vantaggiosa dei componenti non possono essere trasmessi a terzi e possono essere richiesti da noi in qualsiasi momento. Il cliente può far valere nei nostri confronti diritti d’autore o di proprietà industriale in relazione a modelli e attrezzature di produzione inviati o prodotti o procurati per suo conto solo se ci ha informato dell’esistenza di tali diritti.
6. Sono necessari accordi speciali quando si utilizzano modelli monouso (ad esempio in polistirolo espanso).
7 Per il resto, il § 3 para. 8 di conseguenza.
§ 10 Garanzia e responsabilità
1. le merci sono prodotte e consegnate in conformità alle linee guida sulla qualità concordate.
2. le nostre consegne devono essere controllate per verificarne la correttezza al momento del ricevimento. Il cliente garantisce un’ispezione della merce in entrata in conformità con l’AQL. I difetti evidenti possono essere contestati per iscritto solo entro due settimane dal ricevimento della merce. In caso contrario, la rivendicazione dei diritti di garanzia è esclusa. L’invio tempestivo della notifica è sufficiente per rispettare la scadenza. Per il resto, il § 377 HGB rimane inalterato.
3. se la verifica della funzionalità mediante un test separato non è stata concordata in un contratto individuale, saremo responsabili solo della conformità alle linee guida di qualità concordate delle nostre specifiche di produzione dopo l’ispezione visiva.
4. I diritti di garanzia sono esclusi se il cliente o un terzo ha apportato modifiche alla merce consegnata, a meno che il cliente non dimostri, in relazione alla notifica del difetto, che le modifiche non sono state la causa del difetto. I reclami per difetti sono esclusi anche se il cliente non ottempera immediatamente alla nostra richiesta di restituzione dell’articolo rifiutato.
5. in caso di reclamo giustificato, provvederemo a correggere i difetti a nostra discrezione, eliminando il difetto gratuitamente (eliminazione del difetto) o consegnando un articolo sostitutivo (consegna di un articolo privo di difetti). In questo caso, ci faremo carico dei costi necessari per la successiva esecuzione, come ad esempio i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale. Sono state concordate due opportunità di adempimento successivo. Se la seconda riparazione o fornitura sostitutiva non va a buon fine, il cliente può, a sua discrezione, ridurre il prezzo di acquisto o recedere dal contratto.
6. la merce rifiutata deve essere inviata a noi in un imballaggio adeguato. Per quanto riguarda l’assunzione delle spese, il par. 5.
7. Il cliente ha il diritto di eliminare i difetti da solo e di chiedere a noi il risarcimento delle spese necessarie solo previo accordo scritto con noi.
8. L’eliminazione dei vizi è esclusa se non vi sono vizi ai sensi del § 377 HGB e del comma. 2 è disponibile una corrispondente notifica scritta dei difetti. Qualsiasi rettifica che venga comunque effettuata è priva di garanzia.
9. se la rettifica effettuata è difettosa, il cliente deve segnalarlo per iscritto, al più tardi entro 2 (due) settimane dal ricevimento della merce rettificata in caso di difetti evidenti, ed entro un anno in caso di difetti non evidenti. In caso contrario, è esclusa la rivendicazione di ulteriori diritti di garanzia. L’invio tempestivo della notifica è sufficiente per rispettare la scadenza. Per il resto, il § 377 HGB rimane inalterato.
10. La rettifica della merce consegnata non sospende i termini di garanzia originari né li fa decorrere nuovamente.
§ 11 Esclusione e limitazione di responsabilità
1. sono escluse le richieste di risarcimento danni o di rimborso spese da parte del cliente, indipendentemente dalla motivazione giuridica, a meno che il danno non si basi su una violazione intenzionale o per grave negligenza degli obblighi o sulla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale da parte nostra, dei nostri rappresentanti legali o dei nostri ausiliari. Gli obblighi contrattuali materiali sono quelli il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto, in particolare il nostro obbligo di consegnare qualsiasi merce da produrre, compresa la consegna della merce e l’acquisizione della proprietà e del possesso della stessa.
2. le richieste di risarcimento danni del cliente sono limitate al danno prevedibile tipico del contratto, nella misura in cui noi, i nostri rappresentanti legali o agenti ausiliari siamo colpevoli di semplice negligenza.
3. l’esclusione o la limitazione di responsabilità ai sensi del para. 1 e 2 non si applicano alle richieste di risarcimento derivanti dalla responsabilità del prodotto. Inoltre, non si applicano ai danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute del cliente che si basano su una violazione negligente del dovere da parte nostra o su una violazione intenzionale o negligente del dovere da parte di uno dei nostri rappresentanti legali o agenti vicari. Inoltre, non si applicano se abbiamo occultato in modo fraudolento il difetto o se abbiamo assunto una garanzia per la qualità dell’articolo.
§ 12 Prescrizione
1. I reclami per difetti si prescrivono 2 anni dopo la consegna della merce da noi fornita al nostro cliente.
2. il termine di prescrizione si applica alle richieste di risarcimento danni in caso di dolo e colpa grave, nonché in caso di lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute dovute a una violazione intenzionale o per negligenza dell’utente.
3. nella misura in cui la legge ai sensi del § 438 para. 1 n. 2 BGB (edifici e oggetti per edifici), § 479 cpv. 1 BGB (diritto di regresso) e § 634a para. 1 BGB (difetti di costruzione) prescrive termini più lunghi, si applicano tali termini.
4. i periodi di garanzia originari non saranno né sospesi né riavviati dalla rettifica della merce consegnata.
§13 Diritti di proprietà industriale
Nel caso di merci prodotte secondo le specifiche del cliente, non saremo responsabili nel rapporto interno con il cliente per la violazione di diritti di proprietà di terzi. Ci riserviamo il diritto di rivalsa nei confronti del cliente. Ciò vale anche se abbiamo partecipato allo sviluppo o abbiamo sviluppato la merce secondo le specifiche del cliente. I diritti di proprietà industriale sui nostri prodotti, in particolare i diritti di marchio e di brevetto, rimarranno sempre di nostra proprietà. Il cliente dovrà astenersi dalle violazioni e dovrà sempre segnalarci tali violazioni da parte di terzi per la loro sanzione.
§ 14 Mantenimento della validità
L’eventuale invalidità totale o parziale di singole disposizioni del contratto con il cliente, comprese le presenti Condizioni Generali, non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Il contenuto del contratto è altrimenti regolato dalle disposizioni di legge. Nella misura in cui non si applichino altre disposizioni di legge, la disposizione totalmente o parzialmente invalida sarà sostituita da una disposizione il cui risultato economico si avvicini il più possibile a quello previsto dalla disposizione invalida.
§ 15 Legge applicabile, luogo di adempimento, foro competente
1. si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni. 2. il diritto della Repubblica Federale di Germania non è applicabile. Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è Bielefeld.
3. il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è Bielefeld.
4 In caso di dubbio, farà sempre fede la versione tedesca delle presenti CGV.